IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988
concernente modificazioni alla tabella  XVIII-  bis  dell'ordinamento
didattico  universitario,  corso  di laurea in odontoiatria e protesi
dentaria;
  Vista  la  proposta  di modifica di statuto formulata dal consiglio
della facolta' di medicina e chirurgia;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta in deroga al termine triennale  di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Torino;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  L'art.  49,  relativo all'ordinamento didattico del corso di laurea
in odontoiatria e protesi dentaria, e' cosi' modificato:
   a) Gli insegnamenti fondamentali del triennio:
   19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
   23)  patologia  speciale medica e metodologia clinica (compresa la
pediatria),
sono soppressi e sostituiti dai seguenti insegnamenti:
   19) neurologia (semestrale);
   23) medicina interna.
   b)  All'elenco  degli  insegnamenti  complementari  e' aggiunta la
seguente disciplina:
   7) psichiatria (semestrale).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Torino, 20 agosto 1990
                                                 Il rettore: DIANZANI